L’itinerario di ricerca percorso dalla dottrina nel tentativo di qualificare l’impegno del promittente muove dall’obbligazione e approda al vincolo di garanzia pura. La diffusa consapevolezza dell’impossibilità di vincolare il debitore a un risultato che prescinde dalle sue capacità d’azione ha, infatti, indotto la dottrina maggioritaria non solo ad abbandonare (se non in tutto, almeno in parte) lo schema dell’obbligazione, ma a espungere il fatto del terzo dal contenuto del vincolo del promittente. Quest’ultimo, in stretta analogia con l’assicuratore, si limiterebbe a garantire al promissario la sicurezza di essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato verificarsi del fatto promesso. L’autore svolge una riflessione critica in merito a questo approdo, evidenziando l’irriducibilità del vincolo dell’assicuratore (garanzia, come vincolo di soggezione alla nascita, eventuale, dell’obbligazione indennitaria) a quello del promittente e, quindi, le diversità d’impiego del concetto di garanzia: riferita all’impegno assunto dal promittente (così come a quello del venditore e dell’appaltatore, ma non solo), essa si configura come un vincolo attributivo, alternativo all’obbligazione, avente a oggetto proprio il “fatto promesso”. La riqualificazione dell’impegno del promittente (come vincolo a struttura complessa) consente, per un verso, di rimeditare la natura e la funzione (che è rimediale) dell’obbligazione di indennizzo; per altro verso, di ampliare lo spettro dei rimedi a disposizione del promissario.

La promessa del fatto del terzo. Contributo allo studio della prestazione di garanzia

Iuliani Antonello
2023-01-01

Abstract

L’itinerario di ricerca percorso dalla dottrina nel tentativo di qualificare l’impegno del promittente muove dall’obbligazione e approda al vincolo di garanzia pura. La diffusa consapevolezza dell’impossibilità di vincolare il debitore a un risultato che prescinde dalle sue capacità d’azione ha, infatti, indotto la dottrina maggioritaria non solo ad abbandonare (se non in tutto, almeno in parte) lo schema dell’obbligazione, ma a espungere il fatto del terzo dal contenuto del vincolo del promittente. Quest’ultimo, in stretta analogia con l’assicuratore, si limiterebbe a garantire al promissario la sicurezza di essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato verificarsi del fatto promesso. L’autore svolge una riflessione critica in merito a questo approdo, evidenziando l’irriducibilità del vincolo dell’assicuratore (garanzia, come vincolo di soggezione alla nascita, eventuale, dell’obbligazione indennitaria) a quello del promittente e, quindi, le diversità d’impiego del concetto di garanzia: riferita all’impegno assunto dal promittente (così come a quello del venditore e dell’appaltatore, ma non solo), essa si configura come un vincolo attributivo, alternativo all’obbligazione, avente a oggetto proprio il “fatto promesso”. La riqualificazione dell’impegno del promittente (come vincolo a struttura complessa) consente, per un verso, di rimeditare la natura e la funzione (che è rimediale) dell’obbligazione di indennizzo; per altro verso, di ampliare lo spettro dei rimedi a disposizione del promissario.
2023
978-88-495-5275-1
promessa del fatto del terzo, garanzia, obbligazione, rimedi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/34565
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