Il lodo può essere impugnato, oltre che per nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c., anche per revocazione ordinaria e per opposizione di terzo. Il giudice funzionalmente competente per tutti i tipi di impugnazione è la Corte d’appello nel cui distretto si trova la sede dell’arbitrato. L’A. del contributo, dopo aver esaminato la possibilità che diversi strumenti di impugnazione siano contemporaneamente impiegati contro il medesimo lodo, si occupa separatamente della disciplina del concorso dei giudizi di impugnazione per nullità e per revocazione, da un lato, e dei giudizi di impugnazione per nullità e per opposizione di terzo, dall’altro lato, per concludere sulle condizioni e sugli esiti della riunione delle impugnazioni proposte.
La riunione dei procedimenti di impugnazione (art. 831 c.p.c.)
PAOLA CHIARA RUGGIERI
2021-01-01
Abstract
Il lodo può essere impugnato, oltre che per nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c., anche per revocazione ordinaria e per opposizione di terzo. Il giudice funzionalmente competente per tutti i tipi di impugnazione è la Corte d’appello nel cui distretto si trova la sede dell’arbitrato. L’A. del contributo, dopo aver esaminato la possibilità che diversi strumenti di impugnazione siano contemporaneamente impiegati contro il medesimo lodo, si occupa separatamente della disciplina del concorso dei giudizi di impugnazione per nullità e per revocazione, da un lato, e dei giudizi di impugnazione per nullità e per opposizione di terzo, dall’altro lato, per concludere sulle condizioni e sugli esiti della riunione delle impugnazioni proposte.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.