L’emergenza pandemica ha reso più visibili processi già largamente in atto e destinati a non venire meno quando la pandemia sia superata. Poteri derogatori, organizzazioni ad hoc, anticipazione dell’emergenza al ricorrere di rischi ordinari e non di stretta necessità, estendersi di spazi di valutazione discrezionale sono tendenze largamente in atto da tempo. Da questo punto di vista, il dibattito sul regime costituzionale dell’emergenza finisce per approdare, da percorsi diversi, alla conclusione che essa si legittimi per via della salvezza dello Stato e dell’ordinamento. A fronte delle tendenze in atto e dei problemi che si manifestano, sembra invece necessario radicare il problema dell’emergenza – in linea con la tradizione del diritto europeo – nella sovranità e, poiché essa appartiene al popolo e la stessa autorità è resa interamente funzionale ai diritti inviolabili, il regime costituzionale dell’emergenza deve essere inteso come funzionale alla salvezza dei diritti fondamentali di fronte a pericoli imminenti e non alla salvezza dello Stato o in generale dell’autorità e del suo potere di comando.

Sullo statuto costituzionale dell’emergenza. Ancora sul diritto pubblico come violenza o come funzione dei diritti della persona, in P.A. – Persona e Amministrazione, VII

Luca R. Perfetti
2020-01-01

Abstract

L’emergenza pandemica ha reso più visibili processi già largamente in atto e destinati a non venire meno quando la pandemia sia superata. Poteri derogatori, organizzazioni ad hoc, anticipazione dell’emergenza al ricorrere di rischi ordinari e non di stretta necessità, estendersi di spazi di valutazione discrezionale sono tendenze largamente in atto da tempo. Da questo punto di vista, il dibattito sul regime costituzionale dell’emergenza finisce per approdare, da percorsi diversi, alla conclusione che essa si legittimi per via della salvezza dello Stato e dell’ordinamento. A fronte delle tendenze in atto e dei problemi che si manifestano, sembra invece necessario radicare il problema dell’emergenza – in linea con la tradizione del diritto europeo – nella sovranità e, poiché essa appartiene al popolo e la stessa autorità è resa interamente funzionale ai diritti inviolabili, il regime costituzionale dell’emergenza deve essere inteso come funzionale alla salvezza dei diritti fondamentali di fronte a pericoli imminenti e non alla salvezza dello Stato o in generale dell’autorità e del suo potere di comando.
2020
8813234112
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/24001
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