Cass. 13 maggio 2020, n. 8881 — Pres. Travaglino, Rel. Fiecconi La vendita ex art. 2797 c.c., quale forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale, non è assimilabile — soprattutto in assenza di un espresso rinvio —all’esecuzione forzata di cui agli artt. 2910 c.c. e segg. e, dunque, non è soggetta alla specifica disciplina della vendita forzata ex artt. 2919 c.c. e segg. e, in particolare, all’art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente di far valere i vizi della cosa venduta. Nella vendita all’asta ex art. 2796 c.c., deve considerarsi lecita e meritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare di escludere il diritto del partecipante all’asta di far valere i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta ex artt. 1490 e 1497 c.c., ricavabile in via implicita anche dal regolamento che la disciplina, fatta salva l’eccezione di vendita di aliud pro alio.
Sulla garanzia per i vizi nella vendita della cosa data in pegno
Valeria Confortini
2021-01-01
Abstract
Cass. 13 maggio 2020, n. 8881 — Pres. Travaglino, Rel. Fiecconi La vendita ex art. 2797 c.c., quale forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale, non è assimilabile — soprattutto in assenza di un espresso rinvio —all’esecuzione forzata di cui agli artt. 2910 c.c. e segg. e, dunque, non è soggetta alla specifica disciplina della vendita forzata ex artt. 2919 c.c. e segg. e, in particolare, all’art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente di far valere i vizi della cosa venduta. Nella vendita all’asta ex art. 2796 c.c., deve considerarsi lecita e meritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare di escludere il diritto del partecipante all’asta di far valere i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta ex artt. 1490 e 1497 c.c., ricavabile in via implicita anche dal regolamento che la disciplina, fatta salva l’eccezione di vendita di aliud pro alio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.