L’indagine si propone di svolgere una rilettura delle opinioni della dottrina e dellagiurisprudenza sulla incerta fisionomia del contratto di vitalizio improprio. A dispetto dell’opinione dominante, che configura l’alea come elemento rilevante sul piano causale, così da caratterizzare ulteriormente la causa tipica del singolo contratto,parrebbe preferibile rinvenire il tratto distintivo dei contratti aleatori nella determinazione della misura della prestazione rimessa ad un elemento esterno. Questadiversa conclusione consentirebbe al contratto di rendita vitalizia (e di mantenimento) di sfuggire alla (automatica) sanzione della nullità ogniqualvolta dovessedifettare l’elemento dell’alea e non riuscisse provato un intento liberale da partedel vitaliziante. L’abbandono dell’approccio “causalista” consentirebbe, altresì, disvalutare l’argomento – a sua volta tratto da una asserita diversità della prestazionein capo al titolare dell’obbligo di mantenimento (infungibilità, variabilità, caratterenon continuativo) – che fa leva sulla diversa misura dell’alea per dimostrare la natura atipica del vitalizio improprio. Propendere per l’unitarietà del tipo, nella suaelasticità, significa, infine, ammettere l’applicabilità anche al contratto di vitalizioimproprio del divieto di risoluzione recato all’art. 1878 c.c.

Il contratto di mantenimento tra azione di riduzione e azione di nullità per difetto di alea

Iuliani Antonello
2022-01-01

Abstract

L’indagine si propone di svolgere una rilettura delle opinioni della dottrina e dellagiurisprudenza sulla incerta fisionomia del contratto di vitalizio improprio. A dispetto dell’opinione dominante, che configura l’alea come elemento rilevante sul piano causale, così da caratterizzare ulteriormente la causa tipica del singolo contratto,parrebbe preferibile rinvenire il tratto distintivo dei contratti aleatori nella determinazione della misura della prestazione rimessa ad un elemento esterno. Questadiversa conclusione consentirebbe al contratto di rendita vitalizia (e di mantenimento) di sfuggire alla (automatica) sanzione della nullità ogniqualvolta dovessedifettare l’elemento dell’alea e non riuscisse provato un intento liberale da partedel vitaliziante. L’abbandono dell’approccio “causalista” consentirebbe, altresì, disvalutare l’argomento – a sua volta tratto da una asserita diversità della prestazionein capo al titolare dell’obbligo di mantenimento (infungibilità, variabilità, caratterenon continuativo) – che fa leva sulla diversa misura dell’alea per dimostrare la natura atipica del vitalizio improprio. Propendere per l’unitarietà del tipo, nella suaelasticità, significa, infine, ammettere l’applicabilità anche al contratto di vitalizioimproprio del divieto di risoluzione recato all’art. 1878 c.c.
2022
978-88-217-7954-1
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/35507
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