Parlare di questo argomento non è aggiungere un tema alle rassegne sulla “vita quotidiana” di una società in un dato momento storico. Il fenomeno dell’ arte e della pratica venatoria è molto più largo: è inscritto nell’ambito dei rapporti uomo-animale, delle relazioni economiche e sociali in un raggio più o meno esteso, dei legami fra gli uomini e l’ambiente naturale preindustriale, ancora poco antropizzato. A questi terreni vanno ovviamente aggiunti il quadro istituzionale (e normativo) che regolava la materia e tutta la gamma delle elaborazioni culturali che trattavano di caccia. Affrontare il tema, dunque, significa affrontare un universo complesso, denso, di interazioni innanzi tutto sociali. Roma non faceva eccezione. Anche i membri della curia romana cacciavano. Tuttavia, un’effettiva svolta sopraggiunse con il capitolo dodicesimo del decreto di riforma della ventiquattresima sessione del Concilio di Trento (11 novembre 1563), che vietava agli ecclesiastici la pratica venatoria. Sopravvisse solo per gli ecclesiastici di più alto livello: costituiva infatta pur sempre un elemento qualificante la condizione aristocratica.

Famiglie pontificie e curiali a caccia nella Roma della Controriforma

Giampiero Brunelli
2016-01-01

Abstract

Parlare di questo argomento non è aggiungere un tema alle rassegne sulla “vita quotidiana” di una società in un dato momento storico. Il fenomeno dell’ arte e della pratica venatoria è molto più largo: è inscritto nell’ambito dei rapporti uomo-animale, delle relazioni economiche e sociali in un raggio più o meno esteso, dei legami fra gli uomini e l’ambiente naturale preindustriale, ancora poco antropizzato. A questi terreni vanno ovviamente aggiunti il quadro istituzionale (e normativo) che regolava la materia e tutta la gamma delle elaborazioni culturali che trattavano di caccia. Affrontare il tema, dunque, significa affrontare un universo complesso, denso, di interazioni innanzi tutto sociali. Roma non faceva eccezione. Anche i membri della curia romana cacciavano. Tuttavia, un’effettiva svolta sopraggiunse con il capitolo dodicesimo del decreto di riforma della ventiquattresima sessione del Concilio di Trento (11 novembre 1563), che vietava agli ecclesiastici la pratica venatoria. Sopravvisse solo per gli ecclesiastici di più alto livello: costituiva infatta pur sempre un elemento qualificante la condizione aristocratica.
2016
9788885913912
Corte di Roma
Attività venatoria
Cardinali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/3995
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