Il prodotto farmaceutico è funzionale al soddisfacimento del bene primario della salute umana, diritto dell’individuo costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Cost., che si concretizza attraverso l’esercizio di una serie di azioni preventive e curative: farmacologica, immunologica e metabolica. Data la sua rilevanza, il legislatore è intervenuto spesso a disciplinare la materia, poiché la produzione, la distribuzione e la successiva somministrazione del farmaco coinvolge un insieme di interessi, non solo di tipo puramente economico, dal momento che nella produzione/ distribuzione e somministrazione dei medicamenti vengono in rilievo beni e diritti fondamentali. Il settore della produzione di farmaci e le attività connesse rappresenta infatti un tipico esempio in cui l’ordinamento pone a confronto diretto due interessi, tutelati entrambi a livello costituzionale. Da un lato, vi è il diritto alla salute e, dall’altro, quello alla libera iniziativa economica in ambito privato ex art. 41 Cost. L’intenzione di proteggere attraverso il sistema penale la salute degli individui e della collettività, si pone talvolta in immediato contrasto con la libera iniziativa economica di tutti quei soggetti che producono, distribuiscono e commerciano i prodotti farmaceutici e, per tale ragione, la loro attività subisce limitazioni, talvolta gravose. L’intenzione di questo breve saggio, è di evidenziare come il legislatore penale sia intervenuto nel settore riguardante il prodotto farmaceutico, di valutare se e come sia riuscito a contemperare l’interesse allo sviluppo della scienza medica con la tutela del paziente, e di verificare quali siano stati gli strumenti posti in campo per salvaguardare la tutela del consumatore di prodotti farmaceutici, con particolare riferimento alle ricadute processuali.
Prodotto farmaceutico e processo penale
FRONZONI, VASCO
2013-01-01
Abstract
Il prodotto farmaceutico è funzionale al soddisfacimento del bene primario della salute umana, diritto dell’individuo costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Cost., che si concretizza attraverso l’esercizio di una serie di azioni preventive e curative: farmacologica, immunologica e metabolica. Data la sua rilevanza, il legislatore è intervenuto spesso a disciplinare la materia, poiché la produzione, la distribuzione e la successiva somministrazione del farmaco coinvolge un insieme di interessi, non solo di tipo puramente economico, dal momento che nella produzione/ distribuzione e somministrazione dei medicamenti vengono in rilievo beni e diritti fondamentali. Il settore della produzione di farmaci e le attività connesse rappresenta infatti un tipico esempio in cui l’ordinamento pone a confronto diretto due interessi, tutelati entrambi a livello costituzionale. Da un lato, vi è il diritto alla salute e, dall’altro, quello alla libera iniziativa economica in ambito privato ex art. 41 Cost. L’intenzione di proteggere attraverso il sistema penale la salute degli individui e della collettività, si pone talvolta in immediato contrasto con la libera iniziativa economica di tutti quei soggetti che producono, distribuiscono e commerciano i prodotti farmaceutici e, per tale ragione, la loro attività subisce limitazioni, talvolta gravose. L’intenzione di questo breve saggio, è di evidenziare come il legislatore penale sia intervenuto nel settore riguardante il prodotto farmaceutico, di valutare se e come sia riuscito a contemperare l’interesse allo sviluppo della scienza medica con la tutela del paziente, e di verificare quali siano stati gli strumenti posti in campo per salvaguardare la tutela del consumatore di prodotti farmaceutici, con particolare riferimento alle ricadute processuali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.