Il primointervento della Cassazione in tema di qualificazione del rapporto di lavoro deirider è l’occasione da cui prende le mosse l’A. per affrontare l’eterna questionedella disciplina applicabile alle multiformi fattispecie nelle quali si presentano lecollaborazioni continuative nel continuo evolversi del mercato del lavoro.Il paradosso della diversa qualificazione offerta dagli ermellini al rapporto dilavoro dei rider rispetto a quello dei pony express negli anni ottanta, nonostantela sostanziale sovrapponibilità degli elementi fattuali delle due fattispecie, ne èlo specchio più fedele.L’A., stigmatizzando il sovrapporsi di interventi normativi del tutto contraddittorioltre che tecnicamente confusi, evidenzia il paradosso dell’attuale disciplinadei contratti di lavoro ‘grigi’ nella quale è divenuta ormai concettualmenteimpalpabile la differenza tra le fattispecie in cui trova applicazione l’art. 2 deld.lgs. n. 81/2015 o quella dell’art. 409, n. 3, c.p.c. specie all’esito dell’ultimanovella di entrambe le disposizioni. Il rischio che segnala l’A. è perciò quello diuna nuova stagione di incertezze e di contenziosi, rispetto alla quale si appareinevitabile l’ennesimo esercizio di una funzione suppletiva da parte della magistratura,effetto dall’inadeguatezza della legge.

L'eterno cantiere del lavoro non subordinato

Nappi S
2020-01-01

Abstract

Il primointervento della Cassazione in tema di qualificazione del rapporto di lavoro deirider è l’occasione da cui prende le mosse l’A. per affrontare l’eterna questionedella disciplina applicabile alle multiformi fattispecie nelle quali si presentano lecollaborazioni continuative nel continuo evolversi del mercato del lavoro.Il paradosso della diversa qualificazione offerta dagli ermellini al rapporto dilavoro dei rider rispetto a quello dei pony express negli anni ottanta, nonostantela sostanziale sovrapponibilità degli elementi fattuali delle due fattispecie, ne èlo specchio più fedele.L’A., stigmatizzando il sovrapporsi di interventi normativi del tutto contraddittorioltre che tecnicamente confusi, evidenzia il paradosso dell’attuale disciplinadei contratti di lavoro ‘grigi’ nella quale è divenuta ormai concettualmenteimpalpabile la differenza tra le fattispecie in cui trova applicazione l’art. 2 deld.lgs. n. 81/2015 o quella dell’art. 409, n. 3, c.p.c. specie all’esito dell’ultimanovella di entrambe le disposizioni. Il rischio che segnala l’A. è perciò quello diuna nuova stagione di incertezze e di contenziosi, rispetto alla quale si appareinevitabile l’ennesimo esercizio di una funzione suppletiva da parte della magistratura,effetto dall’inadeguatezza della legge.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/1875
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