Il curatore fallimentare conserva la facoltà di sciogliere il contratto preliminare nonostante la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica da parte del promissario acquirente, ma l’esercizio del potere di scioglimento non è opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c. c. prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a norma dell’art. 2652 n. 2 c. c.. Il curatore può esercitare la facoltà concessagli dall’art. 72 l.fall. in forma espressa o tacita, in giudizio o stragiudizialmente, purché, in tale ultimo caso, la volontà del curatore sia portata a conoscenza del giudice attraverso un valido atto processuale.
Trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare e dichiarazione di fallimento: la nozione di pendenza bilaterale del contratto preliminare
Valeria Confortini
2015-01-01
Abstract
Il curatore fallimentare conserva la facoltà di sciogliere il contratto preliminare nonostante la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica da parte del promissario acquirente, ma l’esercizio del potere di scioglimento non è opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda ex art. 2932 c. c. prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a norma dell’art. 2652 n. 2 c. c.. Il curatore può esercitare la facoltà concessagli dall’art. 72 l.fall. in forma espressa o tacita, in giudizio o stragiudizialmente, purché, in tale ultimo caso, la volontà del curatore sia portata a conoscenza del giudice attraverso un valido atto processuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.