in materia di successione l'esame dei legati conservati in D. 33.1.17.1 e D. 33.6.13 consente di apprezzare la riflessione della giurisprudenza sulla voluntas testatoris in relazione alla questione, non irrilevante, della qualificazione del vinum come novum o vetus, che sub specie naturae non è disponibile. L’utilizzazione delle opere de re rustica nell’esegesi di D. 33.1.17.1 e D. 33.6.13consente di formulare alcune ipotesi di calcolo sia delle dimensioni delle vineae sia delvalore annuale del legato. Si può ricavare dalla quantità di vinum legato – due cullei edieci anfore – l’estensione della pars vineae domi aut fundi, la cui vendemmia è destinataall’adempimento del legato nella misura suddetta, e, quindi, con una semplice operazionearitmetica ottenere quella sempre presuntiva di tutto il vigneto, e si può quantificare il valore economico del vinum legato sulla base delle coeve testimonianzesull’andamento dei prezzi. a proposito di D. 33.1.17.1 e D.33.6.13, le discussioni sulla validità e l’efficacia degli atti dispositivi a titolo particolarea causa di morte, evidenziano un apparente contrasto di opinioni tra i giuristi, perchél’utilizzazione delle scorte non è prevista come solutio nel caso di scarsa vendemmia,ma lo è nel caso di vana vendemmia. Invero in entrambe le casistiche i giuristi sonoorientati ad attuare la determinazione del disponente (voluntas testatoris) e realizzarela funzione economico-sociale di tipo alimentare (in omaggio al principio del favortestamenti)

A PROPOSITO DEI LEGATA VINORUM IN D. 33.1.17.1 E D. 33.6.13. SPUNTI DI RIFLESSIONE DE RE RUSTICA

Bramante M
2017-01-01

Abstract

in materia di successione l'esame dei legati conservati in D. 33.1.17.1 e D. 33.6.13 consente di apprezzare la riflessione della giurisprudenza sulla voluntas testatoris in relazione alla questione, non irrilevante, della qualificazione del vinum come novum o vetus, che sub specie naturae non è disponibile. L’utilizzazione delle opere de re rustica nell’esegesi di D. 33.1.17.1 e D. 33.6.13consente di formulare alcune ipotesi di calcolo sia delle dimensioni delle vineae sia delvalore annuale del legato. Si può ricavare dalla quantità di vinum legato – due cullei edieci anfore – l’estensione della pars vineae domi aut fundi, la cui vendemmia è destinataall’adempimento del legato nella misura suddetta, e, quindi, con una semplice operazionearitmetica ottenere quella sempre presuntiva di tutto il vigneto, e si può quantificare il valore economico del vinum legato sulla base delle coeve testimonianzesull’andamento dei prezzi. a proposito di D. 33.1.17.1 e D.33.6.13, le discussioni sulla validità e l’efficacia degli atti dispositivi a titolo particolarea causa di morte, evidenziano un apparente contrasto di opinioni tra i giuristi, perchél’utilizzazione delle scorte non è prevista come solutio nel caso di scarsa vendemmia,ma lo è nel caso di vana vendemmia. Invero in entrambe le casistiche i giuristi sonoorientati ad attuare la determinazione del disponente (voluntas testatoris) e realizzarela funzione economico-sociale di tipo alimentare (in omaggio al principio del favortestamenti)
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