Il lavoro, muovendo dall'ordinanza di rimessione in commento, si interroga sull'ampiezza e la fisionomia del c.d. danno da risoluzione: se, in particolare, esso abbia ad oggetto il c.d. interesse positivo o, se - come appare preferibile - esso sia limitato al c.d. interesse negativo (affrancato dalla tradizionale identificazione con l’interesse a non concludere il contratto (peraltro inadeguata anche nel contesto delle trattative) e fatto coincidere, più correttamente, con l’interesse alla salvaguardia della propria sfera giuridica).
Il danno da risoluzione alla prova delle sezioni unite
Iuliani
2024-01-01
Abstract
Il lavoro, muovendo dall'ordinanza di rimessione in commento, si interroga sull'ampiezza e la fisionomia del c.d. danno da risoluzione: se, in particolare, esso abbia ad oggetto il c.d. interesse positivo o, se - come appare preferibile - esso sia limitato al c.d. interesse negativo (affrancato dalla tradizionale identificazione con l’interesse a non concludere il contratto (peraltro inadeguata anche nel contesto delle trattative) e fatto coincidere, più correttamente, con l’interesse alla salvaguardia della propria sfera giuridica).File in questo prodotto:
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