Il lavoro, muovendo dall'ordinanza di rimessione in commento, si interroga sull'ampiezza e la fisionomia del c.d. danno da risoluzione: se, in particolare, esso abbia ad oggetto il c.d. interesse positivo o, se - come appare preferibile - esso sia limitato al c.d. interesse negativo (affrancato dalla tradizionale identificazione con l’interesse a non concludere il contratto (peraltro inadeguata anche nel contesto delle trattative) e fatto coincidere, più correttamente, con l’interesse alla salvaguardia della propria sfera giuridica).

Il danno da risoluzione alla prova delle sezioni unite

Iuliani
2024-01-01

Abstract

Il lavoro, muovendo dall'ordinanza di rimessione in commento, si interroga sull'ampiezza e la fisionomia del c.d. danno da risoluzione: se, in particolare, esso abbia ad oggetto il c.d. interesse positivo o, se - come appare preferibile - esso sia limitato al c.d. interesse negativo (affrancato dalla tradizionale identificazione con l’interesse a non concludere il contratto (peraltro inadeguata anche nel contesto delle trattative) e fatto coincidere, più correttamente, con l’interesse alla salvaguardia della propria sfera giuridica).
2024
risoluzione; risarcimento del danno; locazione; inadempimento del conduttore
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/34561
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