Nel caso di privazione temporanea del godimento, conseguente all’occupazione di un bene da parte di un terzo, al proprietario spetta un risarcimento del danno parametrato al valore di mercato del godimento temporaneo. La soluzione interpretativa che si offre – in parziale dissenso con la decisione in commento – da un lato esonera il danneggiato dall’onere di dimostrare che, in mancanza dell’occupazione da parte del terzo, avrebbe utilizzato il bene; dall’altro consente all’occupante di provare, al fine di andare esente dalla responsabilità, lo stato di abbandono del bene. Una conferma della soluzione proposta si ricava dalla disciplina dettata dagli artt. 1148, 1224, 1591 c.c.
Lesione del potere di godimento e risarcimento del danno
Iuliani A.
2023-01-01
Abstract
Nel caso di privazione temporanea del godimento, conseguente all’occupazione di un bene da parte di un terzo, al proprietario spetta un risarcimento del danno parametrato al valore di mercato del godimento temporaneo. La soluzione interpretativa che si offre – in parziale dissenso con la decisione in commento – da un lato esonera il danneggiato dall’onere di dimostrare che, in mancanza dell’occupazione da parte del terzo, avrebbe utilizzato il bene; dall’altro consente all’occupante di provare, al fine di andare esente dalla responsabilità, lo stato di abbandono del bene. Una conferma della soluzione proposta si ricava dalla disciplina dettata dagli artt. 1148, 1224, 1591 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.