La pronuncia della Cassazione civile 14 febbraio 2018, n. 3656 esprime il principio di diritto secondo cui in tema di intestazionefiduciaria di partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che la definitiva uscita dalla societa` del fiduciario, a seguito delmancato esercizio del diritto di opzione, sia dipesa dalla falsita` della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori esottoposta all’assemblea per l’abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., e` legittimato ad esperirel’azione individuale del terzo di cui all’art. 2395 c.c., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione aldiritto di credito al ritrasferimento della partecipazione sociale.
Intestazione fiduciaria di azioni e risarcimento del danno
Iuliani Antonello
2019-01-01
Abstract
La pronuncia della Cassazione civile 14 febbraio 2018, n. 3656 esprime il principio di diritto secondo cui in tema di intestazionefiduciaria di partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che la definitiva uscita dalla societa` del fiduciario, a seguito delmancato esercizio del diritto di opzione, sia dipesa dalla falsita` della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori esottoposta all’assemblea per l’abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., e` legittimato ad esperirel’azione individuale del terzo di cui all’art. 2395 c.c., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione aldiritto di credito al ritrasferimento della partecipazione sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.