La pronuncia della Cass., 21 maggio 2018, n. 12478 esprime il principio di diritto secondo cui la responsabilita` della bancanegoziatrice di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita` , per averne concesso l’incassoa persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, in quanto fondata sulla violazione degli obblighi professionalidi protezione operanti nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. Tale responsabilita` , inquanto contrattuale, ha natura soggettiva giacche´ una responsabilita` oggettiva puo` concepirsi solo laddove difetti un rapportoin senso lato ‘‘contrattuale’’ tra danneggiante e danneggiato.
Responsabilità della banca per il pagamento di assegno non trasferibile al prenditore abusivamente legittimato
Antonello Iuliani
2019-01-01
Abstract
La pronuncia della Cass., 21 maggio 2018, n. 12478 esprime il principio di diritto secondo cui la responsabilita` della bancanegoziatrice di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita` , per averne concesso l’incassoa persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, in quanto fondata sulla violazione degli obblighi professionalidi protezione operanti nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. Tale responsabilita` , inquanto contrattuale, ha natura soggettiva giacche´ una responsabilita` oggettiva puo` concepirsi solo laddove difetti un rapportoin senso lato ‘‘contrattuale’’ tra danneggiante e danneggiato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.