Si discute circa il ruolo del revisore e del collegio sindacale nelle società cooperative1.La questione torna ad assumere un certo interesse vista la specificità della normativa dedicataall’organo di controllo nella disciplina delle società cooperative e vieppiù considerata lacriticità del contesto socio-economico quale è quello odierno in cui, sovente, le società sitrovano a svolgere la propria attività in situazione di difficoltà economica.Come intuibile, la problematica potrebbe essere affrontata sotto molteplici aspetti fino atrattare la disciplina attualmente vigente per la crisi e l’insolvenza della società cooperativache disegni di legge di riforma organica in fieri vorrebbero profondamente modificata2. È daprediligere in questa sede l’ambito degli adempimenti richiesti agli organi di controllo nellasituazione che si potrebbe definire di difficoltà economica, ovvero di pre-crisi e crisi, i cui primiindizi si ravvisano frequentemente nella rilevazione di perdite in bilancio, vale a dire quandoricorrano i presupposti che nelle società lucrative di capitali rendono applicabili le disposizionie i correlati rimedi di cui agli artt. 2446, 2447 (per le società per azioni), 2482-bis e 2482-terc.c. (per le società a responsabilità limitata).Al riguardo, infatti, occorre sin da subito mettere in evidenza il noto principio generale recatodall’art. 2519 c.c. - in base al quale alle società cooperative, per quanto non previsto nel titoloVI si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni sulla s.p.a. - e l’altrettanto notaeccezione prevista nel secondo comma della stessa previsione in forza della quale, l’attocostitutivo può prevedere, sempre nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate per le s.r.l.qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori3inferiore a venti ovvero abbia unattivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Tale ultima previsione va peraltrointegrata con quella di cui all’art. 2522, secondo comma, c.c. che consente la costituzione diuna società cooperativa s.r.l. con almeno tre soci4 purché siano tutti persone fisiche5
RIDUZIONE DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
MARCELLO R;
2016-01-01
Abstract
Si discute circa il ruolo del revisore e del collegio sindacale nelle società cooperative1.La questione torna ad assumere un certo interesse vista la specificità della normativa dedicataall’organo di controllo nella disciplina delle società cooperative e vieppiù considerata lacriticità del contesto socio-economico quale è quello odierno in cui, sovente, le società sitrovano a svolgere la propria attività in situazione di difficoltà economica.Come intuibile, la problematica potrebbe essere affrontata sotto molteplici aspetti fino atrattare la disciplina attualmente vigente per la crisi e l’insolvenza della società cooperativache disegni di legge di riforma organica in fieri vorrebbero profondamente modificata2. È daprediligere in questa sede l’ambito degli adempimenti richiesti agli organi di controllo nellasituazione che si potrebbe definire di difficoltà economica, ovvero di pre-crisi e crisi, i cui primiindizi si ravvisano frequentemente nella rilevazione di perdite in bilancio, vale a dire quandoricorrano i presupposti che nelle società lucrative di capitali rendono applicabili le disposizionie i correlati rimedi di cui agli artt. 2446, 2447 (per le società per azioni), 2482-bis e 2482-terc.c. (per le società a responsabilità limitata).Al riguardo, infatti, occorre sin da subito mettere in evidenza il noto principio generale recatodall’art. 2519 c.c. - in base al quale alle società cooperative, per quanto non previsto nel titoloVI si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni sulla s.p.a. - e l’altrettanto notaeccezione prevista nel secondo comma della stessa previsione in forza della quale, l’attocostitutivo può prevedere, sempre nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate per le s.r.l.qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori3inferiore a venti ovvero abbia unattivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Tale ultima previsione va peraltrointegrata con quella di cui all’art. 2522, secondo comma, c.c. che consente la costituzione diuna società cooperativa s.r.l. con almeno tre soci4 purché siano tutti persone fisiche5I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.