La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto per motivi di giurisdizione dal ricorrente in primo grado, qualificando la sua condotta alla stregua di un abuso del diritto, sotto forma di violazione del divieto di venire contra factum proprium. La nota esamina questa sentenza alla luce del dettato normativo e degli orientamenti della Corte di Cassazione, pervenendo alla conclusione per cui la decisione del Consiglio di Stato non appare condivisibile, né conforme al paradigma costituzionale. Nella sua parte conclusiva, la nota si sofferma inoltre sulle perduranti problematiche legate al riparto di giurisdizione.

La questione di giurisdizione fra il divieto di abuso del diritto e il principio della parità della parti nel processo

DINELLI, FEDERICO
2012-01-01

Abstract

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto per motivi di giurisdizione dal ricorrente in primo grado, qualificando la sua condotta alla stregua di un abuso del diritto, sotto forma di violazione del divieto di venire contra factum proprium. La nota esamina questa sentenza alla luce del dettato normativo e degli orientamenti della Corte di Cassazione, pervenendo alla conclusione per cui la decisione del Consiglio di Stato non appare condivisibile, né conforme al paradigma costituzionale. Nella sua parte conclusiva, la nota si sofferma inoltre sulle perduranti problematiche legate al riparto di giurisdizione.
2012
abuso del diritto
questione giurisdizione
parità delle parti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/4282
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