La decisione offre l’occasione per ritornare a riflettere su un dibattito che negli ultimi tempi è stato alquanto vivace e riguarda le implicazioni fra il prenome e il genere sessuale. I giudici di legittimità, chiamati per la prima volta a sindacare la valenza del nome Andrea, pur riconoscendo che l’appellativo è ambigenere errano circa il suo inquadramento fra i nomi stranieri, l’assegnazione dei quali è consentita ai genitori dall’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 396 del 2000.

La svolta della Cassazione: il nome Andrea è ambigenere

BARDARO L
2013-01-01

Abstract

La decisione offre l’occasione per ritornare a riflettere su un dibattito che negli ultimi tempi è stato alquanto vivace e riguarda le implicazioni fra il prenome e il genere sessuale. I giudici di legittimità, chiamati per la prima volta a sindacare la valenza del nome Andrea, pur riconoscendo che l’appellativo è ambigenere errano circa il suo inquadramento fra i nomi stranieri, l’assegnazione dei quali è consentita ai genitori dall’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 396 del 2000.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/51192
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