Although the decision motivated by a brief text—just ten lines considering seven years of trial—is not that interesting, it still offers an occasion to reflect on a debate about the difference between the contract’s clauses and those who get into a limitation of responsibility by the procurer. The Court of Salento confirms, withnodoubt, that the clauses which putanadoption of specific security systems before the insurance compensation avoid the oppressive clause because they are directed to delimit the risk rather than limiting or discarding the responsibility, although there is a mistake on the interpretation of the contract’s clause and on its applicability to the case relevant to the decision.

La decisione, la cui laconica motivazione — si tratta di appena dieci righe a fronte di un processo durato sette anni — non la rende, in verità, particolarmente interessante, offre nondimeno l’occasione per tornare a riflettere su un dibattito risalente, ma ancora assai vivace, concernente il discrimine fra clausole che delimitano l’oggetto del contratto e quelle che introducono una limitazione di responsabilità dell’assicuratore. Il Tribunale salentino conferma, senza riserve, la ricostruzione dogmatica per la quale le clausole, che subordinano l’indennizzo da parte dell’impresa assicurativa all’adozione di precisi sistemi di sicurezza da parte dell’assicurato, sono sottratte al test di vessatorietà, poiché sono finalizzate a circoscrivere il rischio piuttosto che a limitare o escludere la responsabilità, errando tuttavia circa il corretto valore ermeneutico della clausola contrattuale controversa e circa la sua applicabilità alla fattispecie oggetto di decisione.

Le clausole di polizza assicurativa fra delimitazione dell’oggetto del contratto, limitazione della responsabilità e mancanza di causa

BARDARO L
2012-01-01

Abstract

Although the decision motivated by a brief text—just ten lines considering seven years of trial—is not that interesting, it still offers an occasion to reflect on a debate about the difference between the contract’s clauses and those who get into a limitation of responsibility by the procurer. The Court of Salento confirms, withnodoubt, that the clauses which putanadoption of specific security systems before the insurance compensation avoid the oppressive clause because they are directed to delimit the risk rather than limiting or discarding the responsibility, although there is a mistake on the interpretation of the contract’s clause and on its applicability to the case relevant to the decision.
2012
La decisione, la cui laconica motivazione — si tratta di appena dieci righe a fronte di un processo durato sette anni — non la rende, in verità, particolarmente interessante, offre nondimeno l’occasione per tornare a riflettere su un dibattito risalente, ma ancora assai vivace, concernente il discrimine fra clausole che delimitano l’oggetto del contratto e quelle che introducono una limitazione di responsabilità dell’assicuratore. Il Tribunale salentino conferma, senza riserve, la ricostruzione dogmatica per la quale le clausole, che subordinano l’indennizzo da parte dell’impresa assicurativa all’adozione di precisi sistemi di sicurezza da parte dell’assicurato, sono sottratte al test di vessatorietà, poiché sono finalizzate a circoscrivere il rischio piuttosto che a limitare o escludere la responsabilità, errando tuttavia circa il corretto valore ermeneutico della clausola contrattuale controversa e circa la sua applicabilità alla fattispecie oggetto di decisione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/51193
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