This paper focuses on sex reassignment legislation, by law n. 164 of 1982, acknowledging the verdict’s effect on the legal relationships of the person involved, seeing the sex as a qualifying element. In addition to the name change, the biggest problem is represented by the endurance of the marriage after the partner’s sex transition. Analysing the conflicting law, it cannot be found an unambiguous principle regarding the automatic nature of the marriage dissolution: whether someone would wish to consider the positive solution, confirmed by the recent law changes of the legislative decree n.150 of 2011, then it would be necessary to take into account the possibility (worth legal protection) to keep sentimental relationships, also formally; on the other hand, the marriage conservation would conflict with the principle of the article 29 of the Constitution, in as much as excludes the possibility of the marriage to the couple having the same sex. The thesis is supported considering that the removal of the unclear and ambiguous interpretation of the law can happen only thanks to the legal expert, who cannot forget the centrality of the human person, and then, of the self-determination value, in situations where the person is highly involved in terms of personality and physical and mental health.

Il saggio si propone di analizzare la disciplina sulla rettificazione di sesso ex l. n. 164 del 1982, dando atto delle conseguenze della sentenza sui rapporti giuridici dell’interessato, aventi nel sesso un elemento qualificante. Oltre al mutamento del nome, il profilo di maggior problematicità è rappresentato dalla tenuta del vincolo coniugale dopo la transizione sessuale del coniuge. Dall’analisi della (contraddittoria) disciplina normativa non è dato rinvenire un principio univoco in merito all’automaticità dello scioglimento del vincolo matrimoniale: qualora si volesse propendere per la soluzione positiva, confermata da recenti modifiche legislative del d.lg. n. 150 del 2011, si dovrebbe fare seriamente i conti con l’interesse (degno di tutela) al mantenimento anche formale di relazione affettive esistenziali; dall’altro lato, il mantenimento del vincolo matrimoniale sembrerebbe porsi in insanabile conflitto con il principio desumibile dall’art. 29 cost. nella misura in cui preclude il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. L’indagine è sorretta dalla considerazione che la rimozione dell’oscurità e dell’ambiguità del dato testuale può avvenire soltanto attraverso l’attività dell’interprete, il quale non può non tener conto della centralità della persona umana e, dunque, del valore dell’autodeterminazione in vicende che la coinvolgono pesantemente sotto il profilo del benessere psico-fisico e della personalità.

La transizione sessuale: stato dell’arte e prospettive evoluzionistiche

BARDARO L
2017-01-01

Abstract

This paper focuses on sex reassignment legislation, by law n. 164 of 1982, acknowledging the verdict’s effect on the legal relationships of the person involved, seeing the sex as a qualifying element. In addition to the name change, the biggest problem is represented by the endurance of the marriage after the partner’s sex transition. Analysing the conflicting law, it cannot be found an unambiguous principle regarding the automatic nature of the marriage dissolution: whether someone would wish to consider the positive solution, confirmed by the recent law changes of the legislative decree n.150 of 2011, then it would be necessary to take into account the possibility (worth legal protection) to keep sentimental relationships, also formally; on the other hand, the marriage conservation would conflict with the principle of the article 29 of the Constitution, in as much as excludes the possibility of the marriage to the couple having the same sex. The thesis is supported considering that the removal of the unclear and ambiguous interpretation of the law can happen only thanks to the legal expert, who cannot forget the centrality of the human person, and then, of the self-determination value, in situations where the person is highly involved in terms of personality and physical and mental health.
2017
Il saggio si propone di analizzare la disciplina sulla rettificazione di sesso ex l. n. 164 del 1982, dando atto delle conseguenze della sentenza sui rapporti giuridici dell’interessato, aventi nel sesso un elemento qualificante. Oltre al mutamento del nome, il profilo di maggior problematicità è rappresentato dalla tenuta del vincolo coniugale dopo la transizione sessuale del coniuge. Dall’analisi della (contraddittoria) disciplina normativa non è dato rinvenire un principio univoco in merito all’automaticità dello scioglimento del vincolo matrimoniale: qualora si volesse propendere per la soluzione positiva, confermata da recenti modifiche legislative del d.lg. n. 150 del 2011, si dovrebbe fare seriamente i conti con l’interesse (degno di tutela) al mantenimento anche formale di relazione affettive esistenziali; dall’altro lato, il mantenimento del vincolo matrimoniale sembrerebbe porsi in insanabile conflitto con il principio desumibile dall’art. 29 cost. nella misura in cui preclude il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. L’indagine è sorretta dalla considerazione che la rimozione dell’oscurità e dell’ambiguità del dato testuale può avvenire soltanto attraverso l’attività dell’interprete, il quale non può non tener conto della centralità della persona umana e, dunque, del valore dell’autodeterminazione in vicende che la coinvolgono pesantemente sotto il profilo del benessere psico-fisico e della personalità.
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