La normativa fiscale (all’art. 1 comma 346 l. n. 311 del 2004) con la quale viene sancita la nullita` , fra le altre, di talune fattispecie contrattuali qualora le stesse non risultino regolarmente registrate presso l’Agenzia delle Entrate, non e` in grado di inficiare il negozio stipulato prima della entrata in vigore della stessa norma, per il fatto di non risultare registrato. Quindi l’obbligo dianzi evocato non trova applicazione nei riguardi delle locazioni «aperte», cioé ancora in corso ed efficaci alla data di entrata in vigore della disciplina legislativa in parola.
I contratti di locazione anteriori alla legge finanziaria 2005 sono validi anche senza registrazione
BARDARO L
2010-01-01
Abstract
La normativa fiscale (all’art. 1 comma 346 l. n. 311 del 2004) con la quale viene sancita la nullita` , fra le altre, di talune fattispecie contrattuali qualora le stesse non risultino regolarmente registrate presso l’Agenzia delle Entrate, non e` in grado di inficiare il negozio stipulato prima della entrata in vigore della stessa norma, per il fatto di non risultare registrato. Quindi l’obbligo dianzi evocato non trova applicazione nei riguardi delle locazioni «aperte», cioé ancora in corso ed efficaci alla data di entrata in vigore della disciplina legislativa in parola.File in questo prodotto:
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