Il primo intervento della Cassazione in tema di qualificazione del rapporto di lavoro dei rider è l’occasione da cui prende le mosse l’A. per affrontare l’eterna questione della disciplina applicabile alle multiformi fattispecie nelle quali si presentano le collaborazioni continuative nel continuo evolversi del mercato del lavoro. Il paradosso della diversa qualificazione offerta dagli ermellini al rapporto di lavoro dei rider rispetto a quello dei pony express negli anni ottanta, nonostante la sostanziale sovrapponibilità degli elementi fattuali delle due fattispecie, ne è lo specchio più fedele. L’A., stigmatizzando il sovrapporsi di interventi normativi del tutto contraddittori oltre che tecnicamente confusi, evidenzia il paradosso dell’attuale disciplina dei contratti di lavoro ‘grigi’ nella quale è divenuta ormai concettualmente impalpabile la differenza tra le fattispecie in cui trova applicazione l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 o quella dell’art. 409, n. 3, c.p.c. specie all’esito dell’ultima novella di entrambe le disposizioni. Il rischio che segnala l’A. è perciò quello di una nuova stagione di incertezze e di contenziosi, rispetto alla quale si appare inevitabile l’ennesimo esercizio di una funzione suppletiva da parte della magistratura, effetto dall’inadeguatezza della legge.
L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI FLESSIBILITA’ NEL DIRITTO DEL LAVORO
Nappi, Severino
2024-01-01
Abstract
Il primo intervento della Cassazione in tema di qualificazione del rapporto di lavoro dei rider è l’occasione da cui prende le mosse l’A. per affrontare l’eterna questione della disciplina applicabile alle multiformi fattispecie nelle quali si presentano le collaborazioni continuative nel continuo evolversi del mercato del lavoro. Il paradosso della diversa qualificazione offerta dagli ermellini al rapporto di lavoro dei rider rispetto a quello dei pony express negli anni ottanta, nonostante la sostanziale sovrapponibilità degli elementi fattuali delle due fattispecie, ne è lo specchio più fedele. L’A., stigmatizzando il sovrapporsi di interventi normativi del tutto contraddittori oltre che tecnicamente confusi, evidenzia il paradosso dell’attuale disciplina dei contratti di lavoro ‘grigi’ nella quale è divenuta ormai concettualmente impalpabile la differenza tra le fattispecie in cui trova applicazione l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 o quella dell’art. 409, n. 3, c.p.c. specie all’esito dell’ultima novella di entrambe le disposizioni. Il rischio che segnala l’A. è perciò quello di una nuova stagione di incertezze e di contenziosi, rispetto alla quale si appare inevitabile l’ennesimo esercizio di una funzione suppletiva da parte della magistratura, effetto dall’inadeguatezza della legge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.