Il contributo mette in evidenza, a proposito della maternità e del delicato momento dell’allattamento, che nelle famiglie più agiate, a Roma e nelle province, si ricorreva all’affidamento del bambino ad una nutrice. La scelta della madre appare non sempre libera e dettata da ragioni estetiche e per vanità, ma sollecitata da motivi sociali o dalla necessità derivante da una condizione di debilitazione dopo il parto, da malattia o per la qualità del latte stesso inidoneo a garantire una corretta nutrizione del neonato, ma anche, stante la diffusione delle morti in culla, di restare incinte nuovamente. L’affido oneroso a balie, libere o di rango servile, del servizio di cura e di allattamento era dedotto in apposite intese contrattuali, e regolamentato nella prassi restituita dai papiri egiziani, sulla base di tradizionali prescrizioni mediche, note anche a Roma. Tra queste era la limitazione della libertà sessuale della donna, che aveva l’obbligo di non danneggiare il suo latte, πρὸς τὸ μὴ διαφθαρῆναι τὸ ἑαυτῆς γάλα (ex aliis, P. Oxy 78.5168; CPG. I 10, 11), con comportamenti inadeguati, di non avere rapporti sessuali né di rimanere incinta
Note minime in tema di contratti di allattamento dalla prassi romana e egiziana
Maria Vittoria Bramante
2024-01-01
Abstract
Il contributo mette in evidenza, a proposito della maternità e del delicato momento dell’allattamento, che nelle famiglie più agiate, a Roma e nelle province, si ricorreva all’affidamento del bambino ad una nutrice. La scelta della madre appare non sempre libera e dettata da ragioni estetiche e per vanità, ma sollecitata da motivi sociali o dalla necessità derivante da una condizione di debilitazione dopo il parto, da malattia o per la qualità del latte stesso inidoneo a garantire una corretta nutrizione del neonato, ma anche, stante la diffusione delle morti in culla, di restare incinte nuovamente. L’affido oneroso a balie, libere o di rango servile, del servizio di cura e di allattamento era dedotto in apposite intese contrattuali, e regolamentato nella prassi restituita dai papiri egiziani, sulla base di tradizionali prescrizioni mediche, note anche a Roma. Tra queste era la limitazione della libertà sessuale della donna, che aveva l’obbligo di non danneggiare il suo latte, πρὸς τὸ μὴ διαφθαρῆναι τὸ ἑαυτῆς γάλα (ex aliis, P. Oxy 78.5168; CPG. I 10, 11), con comportamenti inadeguati, di non avere rapporti sessuali né di rimanere incintaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.