Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è destinato a provocare una profonda modificazione del diritto dell’economia, rivoluzionando, tra l’altro, il sistema dei controlli interni alle Società, chiamato ad adeguarsi a quella che si presenta come una rivoluzione copernicana nel sistema delle procedure concorsuali, volta a garantire la continuità dell’attività di impresa anche grazie ad una complessa serie di disposizioni in materia di segnali d’allarme. Anche a causa della mancata attuazione della legge di delega, che prevedeva un raccordo con la disciplina del d.lgs. 231/2001 non solo nella parte relativa ai sequestri, gli Autori si interrogano sul ruolo che l’Organismo di Vigilanza può essere chiamato a svolgere in questo mutato quadro normativo. Ripercorrendo le tappe evolutive segnate dai numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza, che più volte hanno inciso nel modellare il volto dell’OdV, gli Autori osservano che tale organismo non possa essere annoverato tra gli organi di controllo societario ai quali l’art. 14 c.c.i. impone particolari obblighi di segnalazione dei segnali d’allarme dai quali desumere l’esistenza di uno stato di crisi. Purtuttavia, la possibilità di affidare le funzioni di OdV ad organi che invece rientrano in tale nozione – su tutti il Collegio Sindacale – potrà dar vita ad un meccanismo perverso, in grado di far saltare un delicato apparato normativo fondato su un equilibrio precario di controlli e segnalazioni, che trova nella contrapposizione di ruoli il proprio fondamento nonché la propria giustificazione.

La responsabilità dell'organismo di vigilanza nel codice della crisi e dell'insolvenza. Una prima lettura.

GUERINI T;
2019-01-01

Abstract

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è destinato a provocare una profonda modificazione del diritto dell’economia, rivoluzionando, tra l’altro, il sistema dei controlli interni alle Società, chiamato ad adeguarsi a quella che si presenta come una rivoluzione copernicana nel sistema delle procedure concorsuali, volta a garantire la continuità dell’attività di impresa anche grazie ad una complessa serie di disposizioni in materia di segnali d’allarme. Anche a causa della mancata attuazione della legge di delega, che prevedeva un raccordo con la disciplina del d.lgs. 231/2001 non solo nella parte relativa ai sequestri, gli Autori si interrogano sul ruolo che l’Organismo di Vigilanza può essere chiamato a svolgere in questo mutato quadro normativo. Ripercorrendo le tappe evolutive segnate dai numerosi interventi del legislatore e della giurisprudenza, che più volte hanno inciso nel modellare il volto dell’OdV, gli Autori osservano che tale organismo non possa essere annoverato tra gli organi di controllo societario ai quali l’art. 14 c.c.i. impone particolari obblighi di segnalazione dei segnali d’allarme dai quali desumere l’esistenza di uno stato di crisi. Purtuttavia, la possibilità di affidare le funzioni di OdV ad organi che invece rientrano in tale nozione – su tutti il Collegio Sindacale – potrà dar vita ad un meccanismo perverso, in grado di far saltare un delicato apparato normativo fondato su un equilibrio precario di controlli e segnalazioni, che trova nella contrapposizione di ruoli il proprio fondamento nonché la propria giustificazione.
2019
Codice crisi di impresa e dell'insolvenza
Organismo di Vigilanza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/5550
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