Secondo la decisione in commento, resa in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la mancanza dei requisiti soggettivi per accedere alla procedura da parte del debitore dovrebbe essere contestata dai creditori in sede di reclamo avverso il decreto pronunciato dal giudice ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 3/2012. L’Autore commenta il provvedimento in esame ed espone alcuni argomenti in base ai quali sarebbe astrattamente possibile contestare la mancanza dei presupposti soggettivi anche in fase di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il regime giuridico delle contestazioni dei creditori sulla mancanza dei presupposti oggettivi nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Vittorio Sabato Ambrosio
2025-01-01

Abstract

Secondo la decisione in commento, resa in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la mancanza dei requisiti soggettivi per accedere alla procedura da parte del debitore dovrebbe essere contestata dai creditori in sede di reclamo avverso il decreto pronunciato dal giudice ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 3/2012. L’Autore commenta il provvedimento in esame ed espone alcuni argomenti in base ai quali sarebbe astrattamente possibile contestare la mancanza dei presupposti soggettivi anche in fase di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/56165
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