La Cassazione fissa i limiti e la valenza del vincolo d’inalienabilità temporale nei confronti dei terzi apposto nei contratti preliminari nel caso di rivendita d’immobili rivenienti da acquisto diretto dall’amministrazione pubblica, stabilendo che la violazione dello stesso non comporta necessariamente illiceità e nullità del contratto, avendo questo efficacia esclusivamente nella sfera giuridica dell’Ente e dell’originario acquirente e non anche del successivo terzo promissario acquirente.

Preliminare di vendita e vincolo di inalienabilità. Nota a Cass. Sez. II, sentenza n. 15069 del 05/04/2018

Barbuzzi, Nicola;Mite, Francesca
2019-01-01

Abstract

La Cassazione fissa i limiti e la valenza del vincolo d’inalienabilità temporale nei confronti dei terzi apposto nei contratti preliminari nel caso di rivendita d’immobili rivenienti da acquisto diretto dall’amministrazione pubblica, stabilendo che la violazione dello stesso non comporta necessariamente illiceità e nullità del contratto, avendo questo efficacia esclusivamente nella sfera giuridica dell’Ente e dell’originario acquirente e non anche del successivo terzo promissario acquirente.
2019
Preliminare di vendita – Vincolo di inalienabilità temporale – Rescissione – Nullità del contratto – Diritti dei terzi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/60203
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