La Cassazione fissa i limiti e la valenza del vincolo d’inalienabilità temporale nei confronti dei terzi apposto nei contratti preliminari nel caso di rivendita d’immobili rivenienti da acquisto diretto dall’amministrazione pubblica, stabilendo che la violazione dello stesso non comporta necessariamente illiceità e nullità del contratto, avendo questo efficacia esclusivamente nella sfera giuridica dell’Ente e dell’originario acquirente e non anche del successivo terzo promissario acquirente.
Preliminare di vendita e vincolo di inalienabilità. Nota a Cass. Sez. II, sentenza n. 15069 del 05/04/2018
Barbuzzi, Nicola;Mite, Francesca
2019-01-01
Abstract
La Cassazione fissa i limiti e la valenza del vincolo d’inalienabilità temporale nei confronti dei terzi apposto nei contratti preliminari nel caso di rivendita d’immobili rivenienti da acquisto diretto dall’amministrazione pubblica, stabilendo che la violazione dello stesso non comporta necessariamente illiceità e nullità del contratto, avendo questo efficacia esclusivamente nella sfera giuridica dell’Ente e dell’originario acquirente e non anche del successivo terzo promissario acquirente.File in questo prodotto:
	
	
	
    
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
				
			
		
		
	
	
	
	
		
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