La Cassazione delinea la sfera applicativa dei diversi modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento concentrandosi su di una forma di adozione detta “mite”, affine a quella in casi speciali. Recependo la giurisprudenza della Corte EDU, gli Ermellini confinano ad ipotesi residuale l’adozione “legittimante”, considerata sempre più una extrema ratio, attesi i suoi effetti trancianti dei rapporti dell’adottando con la famiglia d’origine.

L’adozione “mite” ex art. 44 lett. d della Legge n. 184/83 nei casi di “semi-abbandono” del minore. Nota a Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 1476 del 25/11/2020

Nicola Barbuzzi
2021-01-01

Abstract

La Cassazione delinea la sfera applicativa dei diversi modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento concentrandosi su di una forma di adozione detta “mite”, affine a quella in casi speciali. Recependo la giurisprudenza della Corte EDU, gli Ermellini confinano ad ipotesi residuale l’adozione “legittimante”, considerata sempre più una extrema ratio, attesi i suoi effetti trancianti dei rapporti dell’adottando con la famiglia d’origine.
2021
Adozione in casi particolari – Adozione “mite” - Adozione non legittimante - Affidamento preadottivo – Requisiti soggettivi – Semi-abbandono.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/60221
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