L’articolo, dopo avere esaminato le regole che presiedono l’impedimento del termine decadenziale per il deposito del ricorso in giudizio o per la promozione del tentativo di conciliazione o di arbitrato, come anche le incertezze sottese all’applicabilita` dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, critica la esegesi avallata dalla Cassazione al fine di individuare i termini per la richiesta giudiziale della definizione della lite, laddove la procedura di cui all’art. 410 Cod. Proc. Civ. sia stata espletata, ma si sia conclusa con un mancato accordo.

Impugnazione del licenziamento, termine di decadenza e tentativo di conciliazione in sede amministrativa

PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA, FEDERICO MARIA
2018-01-01

Abstract

L’articolo, dopo avere esaminato le regole che presiedono l’impedimento del termine decadenziale per il deposito del ricorso in giudizio o per la promozione del tentativo di conciliazione o di arbitrato, come anche le incertezze sottese all’applicabilita` dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, l. n. 604 del 1966, critica la esegesi avallata dalla Cassazione al fine di individuare i termini per la richiesta giudiziale della definizione della lite, laddove la procedura di cui all’art. 410 Cod. Proc. Civ. sia stata espletata, ma si sia conclusa con un mancato accordo.
2018
Impugnazione del licenziamento
tentativo di conciliazione in sede amministrativa
decadenza
atto impeditivo
art. 6
comma 2
l. n. 604/1966
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/70793
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