Con la sentenza n. 261 del 05.01.2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto di dover sottoporre all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla derogabilità del foro del consumatore, da parte del consumatore stesso in ragione di quanto disposto dall’articolo l'art. 18, paragrafo 1, reg. Ue n. 1215/2012, in ragione della scelta del foro di esecuzione della prestazione. La questione devoluta all’attenzione della Corte di Cassazione attiene il risarcimento danni da vacanza rovinata richiesto da una famiglia irlandese alla compagnia di crociera con cui avevano effettuato una vacanza partendo dall’Italia.
Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla derogabilità del foro del consumatore
Daniela Ferro
2026-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 261 del 05.01.2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto di dover sottoporre all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla derogabilità del foro del consumatore, da parte del consumatore stesso in ragione di quanto disposto dall’articolo l'art. 18, paragrafo 1, reg. Ue n. 1215/2012, in ragione della scelta del foro di esecuzione della prestazione. La questione devoluta all’attenzione della Corte di Cassazione attiene il risarcimento danni da vacanza rovinata richiesto da una famiglia irlandese alla compagnia di crociera con cui avevano effettuato una vacanza partendo dall’Italia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
