La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 198 dell’art. 1, L. n. 228 del 2012, per contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto non includeva tra i creditori con diritto alla soddisfazione - seppur nei limiti e con le modalità fissate - anche i titolari di crediti da lavoro subordinato (dunque assistiti da privilegio speciale sui mobili e suscettibili di collocazione sussidiaria sugli immobili).
Le misure preventive patrimoniali antimafia al cospetto dei diritti vantati dai terzi di buona fede
Elena Guardigli
2016-01-01
Abstract
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 198 dell’art. 1, L. n. 228 del 2012, per contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto non includeva tra i creditori con diritto alla soddisfazione - seppur nei limiti e con le modalità fissate - anche i titolari di crediti da lavoro subordinato (dunque assistiti da privilegio speciale sui mobili e suscettibili di collocazione sussidiaria sugli immobili).File in questo prodotto:
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