La Corte di cassazione ha chiarito che nel giudizio di legittimità la presenza del difensore è meramente eventuale; pertanto, qualora il difensore dell’imputato ricorrente, avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica, sia deceduto prima della celebrazione dell’udienza, la Corte, non informata del sopravvenuto decesso, non è tenuta a nominare un difensore di ufficio. L’occasione, rifacendosi al dibattito in tema di difesa tecnica e autodifesa, offre la possibilità di interrogarsi sul ruolo affidato dall’ordinamento al difensore nel giudizio di legittimità anche alla luce delle recenti riforme al codice di procedura penale e alla legge professionale.
La difesa tecnica nel giudizio in Cassazione e la necessità di una rilettura del sistema
Tessitore Gaia
2021-01-01
Abstract
La Corte di cassazione ha chiarito che nel giudizio di legittimità la presenza del difensore è meramente eventuale; pertanto, qualora il difensore dell’imputato ricorrente, avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica, sia deceduto prima della celebrazione dell’udienza, la Corte, non informata del sopravvenuto decesso, non è tenuta a nominare un difensore di ufficio. L’occasione, rifacendosi al dibattito in tema di difesa tecnica e autodifesa, offre la possibilità di interrogarsi sul ruolo affidato dall’ordinamento al difensore nel giudizio di legittimità anche alla luce delle recenti riforme al codice di procedura penale e alla legge professionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.