La Corte di cassazione ha chiarito che nel giudizio di legittimità la presenza del difensore è meramente eventuale; pertanto, qualora il difensore dell’imputato ricorrente, avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica, sia deceduto prima della celebrazione dell’udienza, la Corte, non informata del sopravvenuto decesso, non è tenuta a nominare un difensore di ufficio. L’occasione, rifacendosi al dibattito in tema di difesa tecnica e autodifesa, offre la possibilità di interrogarsi sul ruolo affidato dall’ordinamento al difensore nel giudizio di legittimità anche alla luce delle recenti riforme al codice di procedura penale e alla legge professionale.

La difesa tecnica nel giudizio in Cassazione e la necessità di una rilettura del sistema

Tessitore Gaia
2021-01-01

Abstract

La Corte di cassazione ha chiarito che nel giudizio di legittimità la presenza del difensore è meramente eventuale; pertanto, qualora il difensore dell’imputato ricorrente, avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica, sia deceduto prima della celebrazione dell’udienza, la Corte, non informata del sopravvenuto decesso, non è tenuta a nominare un difensore di ufficio. L’occasione, rifacendosi al dibattito in tema di difesa tecnica e autodifesa, offre la possibilità di interrogarsi sul ruolo affidato dall’ordinamento al difensore nel giudizio di legittimità anche alla luce delle recenti riforme al codice di procedura penale e alla legge professionale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12607/8864
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